1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la piena attuazione del principio di uguaglianza, assicurando che le differenze di sesso, di razza, di origine etnica, di lingua, di religione o di convinzioni personali, di opinioni politiche, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali non siano causa di discriminazione, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di donne e uomini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
1. È vietato porre in essere atti, patti o comportamenti che producono un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le persone in ragione delle qualità soggettive indicate all'articolo 1.
2. Per discriminazione indiretta si intende ogni disposizione, criterio o pratica formalmente neutri, che svantaggiano in misura proporzionalmente maggiore una o più persone in ragione delle qualità soggettive indicate all'articolo 1, salvo che tale disposizione, criterio o pratica siano giustificati da ragioni obiettive, non basate sulle citate qualità ovvero, nel caso di lavoro o di impresa, riguardino requisiti
essenziali al loro svolgimento.
3. I soggetti privati e le amministrazioni pubbliche promuovono azioni positive, intese come misure adottate con atti normativi o con contratti collettivi, o nell'esercizio di poteri autoritativi o di sovraordinazione, volte ad eliminare le disuguaglianze
a) integrazione dei princìpi di non discriminazione e di pari opportunità nelle politiche generali e di settore, negli atti di programmazione ed organizzativi;
b) promozione di politiche per l'occupazione, anche attraverso idonee misure relative ai tempi e all'organizzazione del lavoro, volte a riconoscere e a garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
1. Fuori dai casi regolati da altre disposizioni di legge, quando il comportamento di un soggetto privato o di un'amministrazione pubblica produce una discriminazione per i motivi di cui all'articolo 1, l'interessato può chiedere al giudice la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione dei suoi effetti, salvo il risarcimento del danno.
2. L'azione si propone dinanzi al giudice del luogo di domicilio dell'istante.
3. Quando la domanda è rivolta alla pronuncia di provvedimenti urgenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. Se l'ordinanza è pronunciata prima del giudizio di merito, il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento anche nel caso di accoglimento dell'istanza; in tale caso non